UNMS
UNIONE NAZIONALE MUTILATI
PER SERVIZIO ISTITUZIONALE
Ente morale – Decreto N.650 del 24/06/1947
SEZIONE REGIONALE E PROVINCIALE DI PESCARA
CC. Donato Chiarelli – Medaglia d’Argento al Valore Civile
65122 PESCARA - Via Ravenna, 36/1
Tel/Fax 085.4222862 - Cod. Fisc. 80086270586
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La legge non precisa i valori in percentuale attribuiti alle singole otto categorie per le quali bisogna ancora far riferimento alla decisione della Corte dei Conti n.53710 del 12 marzo 1960 che stabilì i seguenti indici d'invalidità, secondo una scala meramente orientativa:

1 categoria = 100% - 80%
2 categoria = 80% - 75%
3 categoria = 75% - 70%
4 categoria = 70% - 60%
5 categoria = 60% - 50%
6 categoria = 50% - 40%
7 categoria = 40% - 30%
8 categoria = 30% - 20%

Dai valori citati, rapportati alla specifica tabella delle infermità, si può dedurre che percentuali d'invalidità attribuite a menomazioni (es.100% per cecità) non qualificano uno specifico danno funzionale (nell'esempio citato tutte le altre funzioni organiche restano indenni) ma la proiezione del danno sulla capacità lavorativa “generica” dell'individuo.

In tal proposito bisogna segnalare anche il più recente decreto del Presidente del Consiglio 7 maggio 1999, n.221 che, all'art. 5, sancisce come i mutilati ed invalidati di guerra e per servizio, appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5, s'intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

Nella tabella B annessa al DPR sopra citato sono, invece, elencate una serie di lesioni (di minore gravità) che danno diritto ad un'indennità per una volta tanto che si considerano comprese in una riduzione della capacità lavorativa tra il 20% e il 10%.