UNMS
UNIONE NAZIONALE MUTILATI
PER SERVIZIO ISTITUZIONALE
Ente morale – Decreto N.650 del 24/06/1947
SEZIONE REGIONALE E PROVINCIALE DI PESCARA
CC. Donato Chiarelli – Medaglia d’Argento al Valore Civile
65122 PESCARA - Via Ravenna, 36/1
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In particolare l'art.64 del DPR n.1092/73 stabilisce: “Il dipendente statale che, per infermità dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge n.313/68, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.

Da tale enunciazione sono requisiti necessari per il riconoscimento della causa di servizio:
- l'esistenza di un rapporto d'impiego o di servizio;
- la circostanza che il dipendente abbia atteso ad un servizio comandato (scritto, verbale, individuale o collettivo) oppure venga eseguito spontaneamente in forza di doveri collegati al proprio ufficio e vi sia un legame tra l'attività svolta e la menomazione offerta;
- l'assenza di dolo o colpa grave da parte dell'interessato;

La tabella A annessa al DPR 834/81, come più volte modificata, elenca oltre 200 voci divise in 8 categorie, le menomazioni dell'integrità personale che danno diritto a pensione o ad assegno temporaneo (Allegato 1). Le differenti ipotesi sono suddivise in modo decrescente in rapporto alla gravità dell'infermità, mentre le menomazioni elencate all'interno d'ogni categoria si considerano tra loro equivalenti; le infermità non esplicitamente elencate sono indennizzabili solo nel caso in cui esse siano da ritenersi equivalenti, previa idonea valutazione medica, alle patologie contemplate nelle tabelle, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a 10 per invalidità derivanti da infermità scientificamente non definite o delle quali non è nota la causa.