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Indennità una tantum
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Ai sensi degli artt. 69 ed 89 del DPR 1092/73, il dipendente civile o militare che ha contratto infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili però alla tabella B annessa alla legge n.313/68 ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purchè non gli spetti la pensione normale, ad un'indennità per una sola volta in misura pari ad una o più annualità della pensione di categoria 8 per un massimo di 5 annualità, secondo la gravità della menomazione.
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