Dal 22 gennaio 2002, con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461 è entrato in vigore il nuovo “regolamento sui procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”.
Il testo reca un complessivo riordino ed una corposa semplificazione di tutta la materia concernente, infermità ed invalidità del personale civile, militare e delle Forze di polizia dipendente dalle Pubbliche amministrazioni.
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, o l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificatamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.
Fatto salvo il trattamento della pensione di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, deve essere presentata dal dipendente entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
Tali disposizioni si applicano anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.